In riferimento al periodo di sospensione estiva dei termini processuali, che come noto opera dal 1° al 31 agosto, ricordiamo che tale sospensione, che interessa anche i termini del procedimento di reclamo/mediazione, non opera invece per la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento e per i termini delle fasi cautelari del processo.
Le cartelle di pagamento notificate nei mersi scorsi e con scadenza nel mese di agosto, dunque, andranno pagate, in quanto estranee ai termini di sospensione.