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NON SANZIONATA LA TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA CON UN "MINIMO RITARDO"



Alla luce della pubblicazione in GU del decreto-legge che ha rinviato al 1° gennaio 2019 l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale, con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'obbligo di fatturazione elettronica.
Tra le precisazioni fornite, quella relativa al termine ultimo utile per la trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio chiarisce che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un "minimo ritardo" non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l'invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta.
Clicca qui per accedere al testo integrale della Circolare.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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