La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 19523 del 23 luglio 2018 ha affermato il principio secondo cui "rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale."
Allo stesso modo, "appartengono alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è completamente estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all'art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario."
Fonte: http://www.cortedicassazione.it