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SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI DAL 1 AL 31 AGOSTO ANCHE PER IL PROCESSO TRIBUTARIO



Si ricorda che dal 1° al 31 agosto scatterà la sospensione feriale dei termini processuali, di cui all'art. 1 della Legge 742/69, che riguarderà i processi amministrativi, civili e tributari. Tali termini riprenderanno a decorrere dal lunedí 3 settembre (in quanto l'1 e il 2 sono sabato e domenica).
La sospensione estiva trova applicazione anche nel processo tributario, che vede l'interruzione, tra gli altri:

del termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato - articolo 21, Dlgs 546/92);
del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso - articolo 22, Dlgs 546/92);
del termine per la costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso - articolo 23, Dlgs 546/92);
dei termini di impugnazione delle sentenze (60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza - articolo 51 e articolo 38, comma 3, Dlgs 546/92);
dei termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche (rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione - articolo 32, Dlgs 546/92).


Fonte: http://www.fiscooggi.it

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