E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018, il Decreto 23 aprile 2018, recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri".
Il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo detta la disciplina del credito d'imposta, introdotto dall'articolo 1, commi da 319 a 321, della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), a favore dei rivenditori di libri al dettaglio.
Il credito d'imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:
- hanno la sede legale nello spazio economico europeo;
- sono soggetti a tassazione in Italia in base alla loro residenza fiscale ovvero per la presenza sul territorio nazionale di una stabile organizzazione, a cui è riconducibile l'attività commerciale agevolata; - sono in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1;
- hanno sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri (anche usati) pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
Il credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis, e comunque fino all'importo massimo annuo di 20mila euro per gli esercenti di librerie che non fanno parte di gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri esercenti (art. 2).
Il credito d'imposta sarà parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché all'imposta sulla pubblicità, alla tassa di occupazione di suolo pubblico, alle eventuali spese di locazione, alle spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente (art. 3).
Per il riconoscimento del credito d'imposta in oggetto, i beneficiari devono presentare, per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apposita domanda, da redigersi sui modelli predisposti dalla stessa Direzione, corredandoli della documentazione richiesta.
Le istanze devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Entro i trenta giorni successivi, la Direzione generale, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d'imposta spettante (art. 4).
All'articolo 5 del decreto è disciplinato l'utilizzo del credito d'imposta. E' previsto che il credito d'imposta:
- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato l'importo spettante;
- deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento in quella relativa al periodo d'imposta in cui è utilizzato, indicando sia l'importo riconosciuto sia quello utilizzato.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it